TRIBUNALE DI LARINO 
            ufficio del giudice dell'udienza preliminare 
 
    Il giudice dell'udienza preliminare, dott.ssa Maria  Paola  Vezzi
all'udienza del 21 luglio 2016 ha pronunciato la  seguente  ordinanza
nell'ambito del procedimento a carico di  Santillo  Luciano,  nato  a
Sepino il 5 settembre 1968, imputato in ordine al reato di  cui  agli
articoli 434, 449 codice penale in Rotello il 30 agosto 2007. 
    Con la richiesta del 29 dicembre 2015,  qui  depositata  in  pari
data, il pubblico ministero  ha  chiesto  il  rinvio  a  giudizio  di
Santillo Luciano per il delitto di  crollo  di  costruzione  colposo,
commesso in Rotello il 30 agosto  2007.  All'udienza  del  16  giugno
2016, cui il procedimento era pervenuto dopo vari rinvii,  la  difesa
dell'imputato, all'esito della  discussione,  ha  concluso  chiedendo
sentenza di non luogo a procedere  perche'  il  fatto  non  sussiste,
eccependo, in subordine,  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
157 comma 6 codice di procedura penale con riguardo agli articoli 3 e
27 della Costituzione, cosi' come da  ordinanza  n.  17  della  Corte
d'appello di L'Aquila in data 21 ottobre 2015. 
    La vicenda oggetto  del  presente  procedimento  e'  relativa  al
crollo della costruzione  di  proprieta'  di  Luccitelli  Elisabetta,
addebitata all'attuale imputato perche', quale legale  rappresentante
della «Santillo Luciano  &  C.  s.n.  c.»  per  colpa  estrinsecatasi
nell'omessa adozione delle cautele atte ad evitare che  i  lavori  di
ristrutturazione  dello  stabile  gia'  adibito  in  passato  a  sede
dell'Ospedale «Iacobacci» compromettessero la statica  degli  edifici
adiacenti, aveva fatto effettuare scavi a livello  della  strada.  in
prossimita' della predetta  costruzione,  provocandone  il  crollo  e
generando dunque un pericolo per la pubblica incolumita'. 
    I fatti risalgono al 30 agosto 2007 e dunque  e'  applicabile  la
disciplina dell'art. 157 comma 6 codice penale che, a  seguito  della
novella ad opera della legge n. 251/2005  prevede  il  raddoppio  del
termine prescrizionale rispetto al delitto di cui agli articoli 434 e
449 codice penale. 
    Gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari ed in
particolare il verbale di sopralluogo  eseguito  il  30  agosto  2007
nonche' la nota dei Carabinieri di Rotello in data 4 settembre 2007 e
l'ulteriore documentazione presente  al  fascicolo  non  consente  di
accogliere la domanda principale formulata dalla difesa in  occasione
della discussione, sussistendo elementi a  carico  dell'imputato  che
impongono il vaglio dibattimentale. 
    Cio'  posto  deve  ritenersi  che  la  prospettata  questione  di
legittimita'  costituzionale  e'  rilevante  e   non   manifestamente
infondata. 
    I fatti risalgono, come gia' evidenziato,  ad  epoca  in  cui  la
norma dell'art. 157, cosi'  come  modificata  ad  opera  della  legge
numero 251/05, era vigente e va dunque applicata al caso di specie la
disposizione che prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per
i reati di cui all'art. 449 codice penale, vale  a  dire  i  disastri
colposi previsti dal capo I del titolo VI del codice  penale,  tra  i
quali appunto quello in contestazione. Essendo prevista  la  pena  di
anni cinque per il reato di  cui  agli  articoli  434  e  449  codice
penale, con  conseguente  termine  prescrizionale  di  anni  sei,  il
raddoppio imposto dall'art. 157 comma 6 codice  di  procedura  penale
impedisce  di  considerare  prescritto  il  reato,  con   conseguente
rilevanza della decisione della questione sollevata. 
    La questione deve anche ritenersi  non  manifestamente  infondata
dato che, cosi' come gia' rilevato con ordinanza numero  18122  della
Corte di cassazione, IV Sez. in data 18 marzo 2015, la previsione  di
un medesimo termine prescrizionale  sia  per  l'ipotesi  colposa  del
reato di  crollo  di  costruzioni  che  per  l'ipotesi  dolosa,  pone
effettivamente la questione della compatibilita' di  tale  disciplina
rispetto ai principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui  all'art.
3 della Costituzione. Del resto, a seguito della sentenza numero  143
della Corte costituzionale del 2014 vi e' stata gia' dichiarazione di
illegittimita' costituzionale dell'art. 157 comma 6 codice penale con
riguardo al reato di incendio colposo, essendo emersa  l'anomalia  in
relazione al medesimo termine prescrizionale previsto per il  delitto
di incendio colposo, in maniera addirittura superiore  rispetto  alla
corrispondente fattispecie dolosa. Trattandosi di istituto di  natura
sostanziale, la discrezionalita'  legislativa  in  materia  deve  pur
sempre essere esercitata nel rispetto del principio di ragionevolezza
e comunque in modo tale da non determinare diversita' di  trattamento
fra fattispecie omogenee. 
    Medesime argomentazioni valgono dunque in tale sede,  cosi'  come
del resto gia' rilevato anche nella ordinanza  del  21  ottobre  2015
emessa dalla Corte d'appello dell'Aquila. 
    Deve quindi ritenersi rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. l57 comma 6 codice
penale nella parte in cui prevede che il termine di  prescrizione  e'
raddoppiato per il  reato  di  cui  all'art.  449  codice  penale  in
relazione all'art. 434 codice penale, contrastando tale  disposizione
con i principi di uguaglianza ragionevolezza di cui all'art. 3  della
Costituzione, essendo previsto un medesimo  termine  di  prescrizione
per il reato nella sua forma dolosa ed in quella colposa. 
    Essendo gia' stata investita la Corte costituzionale di  analoghi
giudizi, in attesa della sua pronuncia, si ritiene  dunque  opportuno
disporre la sospensione del  presente  procedimento  con  conseguente
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.