TRIBUNALE DI LARINO ufficio del giudice dell'udienza preliminare Il giudice dell'udienza preliminare, dott.ssa Maria Paola Vezzi all'udienza del 21 luglio 2016 ha pronunciato la seguente ordinanza nell'ambito del procedimento a carico di Santillo Luciano, nato a Sepino il 5 settembre 1968, imputato in ordine al reato di cui agli articoli 434, 449 codice penale in Rotello il 30 agosto 2007. Con la richiesta del 29 dicembre 2015, qui depositata in pari data, il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio di Santillo Luciano per il delitto di crollo di costruzione colposo, commesso in Rotello il 30 agosto 2007. All'udienza del 16 giugno 2016, cui il procedimento era pervenuto dopo vari rinvii, la difesa dell'imputato, all'esito della discussione, ha concluso chiedendo sentenza di non luogo a procedere perche' il fatto non sussiste, eccependo, in subordine, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 157 comma 6 codice di procedura penale con riguardo agli articoli 3 e 27 della Costituzione, cosi' come da ordinanza n. 17 della Corte d'appello di L'Aquila in data 21 ottobre 2015. La vicenda oggetto del presente procedimento e' relativa al crollo della costruzione di proprieta' di Luccitelli Elisabetta, addebitata all'attuale imputato perche', quale legale rappresentante della «Santillo Luciano & C. s.n. c.» per colpa estrinsecatasi nell'omessa adozione delle cautele atte ad evitare che i lavori di ristrutturazione dello stabile gia' adibito in passato a sede dell'Ospedale «Iacobacci» compromettessero la statica degli edifici adiacenti, aveva fatto effettuare scavi a livello della strada. in prossimita' della predetta costruzione, provocandone il crollo e generando dunque un pericolo per la pubblica incolumita'. I fatti risalgono al 30 agosto 2007 e dunque e' applicabile la disciplina dell'art. 157 comma 6 codice penale che, a seguito della novella ad opera della legge n. 251/2005 prevede il raddoppio del termine prescrizionale rispetto al delitto di cui agli articoli 434 e 449 codice penale. Gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari ed in particolare il verbale di sopralluogo eseguito il 30 agosto 2007 nonche' la nota dei Carabinieri di Rotello in data 4 settembre 2007 e l'ulteriore documentazione presente al fascicolo non consente di accogliere la domanda principale formulata dalla difesa in occasione della discussione, sussistendo elementi a carico dell'imputato che impongono il vaglio dibattimentale. Cio' posto deve ritenersi che la prospettata questione di legittimita' costituzionale e' rilevante e non manifestamente infondata. I fatti risalgono, come gia' evidenziato, ad epoca in cui la norma dell'art. 157, cosi' come modificata ad opera della legge numero 251/05, era vigente e va dunque applicata al caso di specie la disposizione che prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati di cui all'art. 449 codice penale, vale a dire i disastri colposi previsti dal capo I del titolo VI del codice penale, tra i quali appunto quello in contestazione. Essendo prevista la pena di anni cinque per il reato di cui agli articoli 434 e 449 codice penale, con conseguente termine prescrizionale di anni sei, il raddoppio imposto dall'art. 157 comma 6 codice di procedura penale impedisce di considerare prescritto il reato, con conseguente rilevanza della decisione della questione sollevata. La questione deve anche ritenersi non manifestamente infondata dato che, cosi' come gia' rilevato con ordinanza numero 18122 della Corte di cassazione, IV Sez. in data 18 marzo 2015, la previsione di un medesimo termine prescrizionale sia per l'ipotesi colposa del reato di crollo di costruzioni che per l'ipotesi dolosa, pone effettivamente la questione della compatibilita' di tale disciplina rispetto ai principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione. Del resto, a seguito della sentenza numero 143 della Corte costituzionale del 2014 vi e' stata gia' dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 157 comma 6 codice penale con riguardo al reato di incendio colposo, essendo emersa l'anomalia in relazione al medesimo termine prescrizionale previsto per il delitto di incendio colposo, in maniera addirittura superiore rispetto alla corrispondente fattispecie dolosa. Trattandosi di istituto di natura sostanziale, la discrezionalita' legislativa in materia deve pur sempre essere esercitata nel rispetto del principio di ragionevolezza e comunque in modo tale da non determinare diversita' di trattamento fra fattispecie omogenee. Medesime argomentazioni valgono dunque in tale sede, cosi' come del resto gia' rilevato anche nella ordinanza del 21 ottobre 2015 emessa dalla Corte d'appello dell'Aquila. Deve quindi ritenersi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. l57 comma 6 codice penale nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione e' raddoppiato per il reato di cui all'art. 449 codice penale in relazione all'art. 434 codice penale, contrastando tale disposizione con i principi di uguaglianza ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, essendo previsto un medesimo termine di prescrizione per il reato nella sua forma dolosa ed in quella colposa. Essendo gia' stata investita la Corte costituzionale di analoghi giudizi, in attesa della sua pronuncia, si ritiene dunque opportuno disporre la sospensione del presente procedimento con conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.